L'assemblea è l'organo principale del condominio, è il suo organo deliberante la quale può essere validamente e regolarmente costituita solo in seguito all'approvazione e formazione delle tabelle millesimali.

I compiti e le attività dell'assemblea sono ( ex art. 1135 c.c.):

    * nomina, conferma, sostituzione o revoca dell'amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
    * approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali ripartendo le relative spese tra i condomini;delibera in ordine alle opere di manutenzione straordinaria nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali sulle parti comuni dell'edificio;
    * delibera di promuovere liti o resistere a domande intraprese contro il condominio;
    * a modificare il regolamento di condominio;
    * all'uso o al godimento delle parti comuni con esclusione di qualsiasi ingerenza sulle parti in proprietà esclusiva:
    * qualsiasi altra decisione eccedente l'ordinaria amministrazione;

      L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per discutere e deliberare sulle materie indicate dall'1135 c.c., questa può essere richiesta in qualsiasi momento dall'amministratore o da un condomino.

      Diversamente l'assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta dell'amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio.L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.Detto avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condomini o attraverso raccomandata o mediante firma su un foglio nel quale è riportato il testo della convocazione.

      La mancanza dell'invito anche di uno solo dei condomini rende nulla la deliberazione dell'assemblea.Il condomino non invitato può sempre impugnare la delibera assembleare.

      Molto importante è la regolarità della convocazione per la stessa validità delle delibere assembleari.Di fatto l'assemblea non può deliberare se non sono stati invitati tutti i condomini ed è regolarmente costituita solo con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell'edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.

      L'assemblea quindi delibera regolarmente e validamente in prima convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, mentre in seconda convocazione con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore dell'intero edificio.
      Giova inoltre rilevare che le deliberazione che hanno ad oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell'edificio.Molto importante è anche l'ordine del giorno nel quale devono essere inseriti gli argomenti che saranno oggetto dell'assemblea.

      Compito dell'assemblea è anche quello di nominare un presidente e un segretario ( con la maggioranza prevista dalla legge) i quali hanno il compito e la funzione di dirigere e gestire la riunione assembleare al fine di garantirne la validità e regolarità.Giova evidenziare infine che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dalla stessa autorità.Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni ( a pena di decadenza), che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.