Uno degli strumenti più importanti per il sollevamento e il trasporto di persone a ridotta, se non nulla, mobilità motoria, siano essi disabili o anziani, è senza dubbio il montascale.

Sempre più utilizzato ed installato in molti edifici pubblici, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il montascale consente di superare in maniera affidabile e sicura anche ostacoli domestici, come quelli, per esempio, degli appartamenti privati suddivisi in più livelli, nonché in condomini abitati da persone impossibilitate a fare le scale per muoversi dalla propria casa, con il rischio di limitare anche la vita sociale.

In questo articolo, vi presentiamo una guida sulle procedure relative alle norme per il montaggio di montascale condominiali, che potrete approfondire su montascaleagile.it, presente a Siena e in tutta la Toscana, da tempo al servizio di persone con difficoltà motorie.

Per gli edifici pubblici (uffici generici, comuni, biblioteche), l’eliminazione delle barriere architettoniche è obbligatoria per legge.

Nel caso invece di un condominio, come ci si deve comportare per le spese da sostenere e le eventuali possibili ripartizioni? Partiamo dal presupposto che in un condominio dove sia presente anche solo una persona che ne possa avere necessità, quest’ultima deve avanzarne richiesta.

Ciò, però, non può rappresentare di per sé né l’unica incombenza da eseguire, dandone esito scontato, né un obbligo per gli altri condomini ad affrontare la spesa. Infatti, in seguito alla richiesta, c’è necessità dell’assenso degli altri proprietari, da ottenere mediante il raggiungimento della maggioranza del quorum assembleare. La riforma legislativa del 2012, riguardante i regolamenti condominiali, prevede che non debba più esserci l’unanimità, ma sia sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea convocata proprio in virtù di questa delibera, purché rappresentino la metà del valore dell’edificio.

montascale condominiali

Questo significa che se anche uno solo degli altri condomini si dovesse opporre alla richiesta di intervento, raggiungendo comunque il quorum, il disabile potrà procedere con l’installazione del montascale all’interno del proprio condominio.

In caso di decisione favorevole dell’assemblea, le spese di installazione del montascale saranno suddivise tra tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà. Ovviamente, tali lavori sono considerati piuttosto gravosi, tanto che i condomini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa, avendo facoltà di non parteciparvi e lasciando ai favorevoli l’obbligo di suddivisione.

Durante l’assemblea condominiale sarà esposta anche la tipologia di montascale che s’intende installare. Sul mercato, infatti, ne troviamo diverse varietà, ognuna con alcune caratteristiche particolari. I montascale si dividono sostanzialmente in due categorie: fissi e mobili. I montascale di tipo fisso non si possono rimuovere, in un futuro, se non tramite l’intervento da parte di professionisti e, dunque, sono sicuramente più impegnativi. Quelli mobili, al contrario, sono strumenti più pratici, utilizzabili solo nel momento in cui servono e poi richiudibili in totale sicurezza.

Chiaramente la scelta influirà sull’esito della decisione condominiale, anche se non si nasconde la maggiore frequenza della richiesta di dispositivo fisso, sempre a disposizione dei condomini disabili, o anziani, e sicuramente duraturo nel tempo.

In ultima analisi, se non venisse convocata l’assemblea, la legge prevede che l’interessato possa installare a proprie spese la struttura dopo tre mesi dalla richiesta al condominio, purché l’intervento non risulti di intralcio al resto dei residenti, per il godimento delle parti comuni.