L’acquisto di una casa rappresenta un passo molto importante: un passo che, naturalmente, va pesato e pensato bene, in quanto per acquistare un immobile occorre investire un ingente quantitativo di denaro e, molto spesso, è necessario accendere un mutuo.

Tuttavia, la legge permette di ottenere alcuni benefici per chi acquista la prima casa: stiamo parlando delle cosiddette “agevolazioni prima casa”, ovvero di benefici che permettono di acquistare un immobile con una riduzione di alcune tasse, come l’Iva e l’imposta di registro.

Chiaramente, per ottenere questi benefici, è importante che si soddisfino alcuni criteri ed alcuni requisiti, tra i quali naturalmente figura l’acquisto di “prima” casa – ovvero, non aver mai acquistato un’altra abitazione e soprattutto non aver usufruito precedentemente di simili benefici.

Ma quali sono queste agevolazioni prima casa? Vediamole nel dettaglio.

A seconda che si tratti di un acquisto da costruttore o da privato, i benefici possono essere molteplici: a cambiare è soprattutto il pagamento dell’Iva e dell’imposta di registro, con un pagamento in misura ridotta dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%.

Questi sono solo alcuni esempi dei benefici che può comportare l’acquisto di una prima casa, ma naturalmente essi possono cambiare a seconda che l’acquisto avvenga da un privato oppure da un costruttore: per ottenere maggiori informazioni circa le situazioni attuali – e soprattutto per avere una generale valutazione sul pagamento dell’Iva e delle altre imposte – si possono chiedere informazioni all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, il quale, tra l’altro, ha il diritto di esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni.

Ma quali sono questi requisiti? Chi non può usufruire di queste agevolazioni?

In breve, i benefici non toccano:

1)    Gli immobili acquistati a scopo “non abitativo”;

2)    Coloro che abbiano precedentemente usufruito di agevolazioni prima casa o che abbiano già acquistato la prima casa;

3)    Coloro che non abbiano, nell’immobile acquistato, insediato la propria residenza o non abbiano intenzione di stabilirla ivi entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001);

4)    Gli immobili che soddisfino criteri che ne indicherebbero la loro pertinenza in “abitazioni di lusso”, così come indicato dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969. Non è tuttavia rilevante la categoria catastale.